L’INPS, con circolare n. 115 del 02/08/2021 ha fornito le prime indicazioni in merito al contratto di rioccupazione previsto dall’art. 41 del decreto-legge 25 marzo 2021, n. 73 convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto Sostegni-bis).
Ricordiamo che il contratto di rioccupazione può essere stipulato dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è volto all’assunzione di lavoratori in stato di disoccupazione e che, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.