L’INL, con la nota n. 749/2020, in merito alla convalida delle dimissioni del lavoratore padre entro i 3 anni di età del figlio, ha chiarito che, ai fini della convalida, appare necessario che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di cui all’articolo 28, D.Lgs. 151/2001, o del congedo obbligatorio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012, la cui durata è stata peraltro estesa da successivi provvedimenti (si pensi alla comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare).
L’articolo 55, commi 4, D.Lgs. 151/2001, concernente la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi 3 anni di vita del bambino, prevede che “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
In merito al suddetto disposto normativo, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, n. 11676/2012, si è posto il quesito in ordine alla necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre.
In proposito, si rileva che la preventiva fruizione del congedo di paternità non risulta richiesto dalla lettera della norma e ciò, peraltro, in conformità alla sua ratio, che, come già evidenziato dal Ministero del lavoro, risiede proprio nella volontà di assicurare una “tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore” (Ministero del lavoro, interpello n. 28/2014).
Pertanto, alla luce delle considerazioni espresse e conformemente al contenuto letterale della norma, si ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità, avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare, anche in virtù, come già chiarito, di comunicazioni o richieste di diverso tenore.