Normalmente, a una partita Iva viene associata una gestione unitaria del tributo, anche nel caso in cui si svolgessero più attività. Tale regola viene ribadita dall’articolo 36, comma 1, D.P.R. 633/1972 ove si prevede che l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.
La stessa norma, tuttavia, prevede delle ipotesi nelle quali:
• deve essere effettuata per obbligo la separazione delle attività;
• può essere effettuata per opzione la separazione.
Separare le attività ai fini Iva significa istituire più serie di registri (utili all’applicazione di regole specifiche in tema, ad esempio, di detrazione), provvedere a una liquidazione autonoma dell’Iva dovuta per ciascuna delle attività separate, gestire i passaggi interni, imputare gli acquisti all’uno o all’altro comporto, etc..
La separazione delle attività è certamente utile nei casi in cui alcune operazioni siano caratterizzate dal regime di esenzione, con conseguente perdita del diritto alla detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti, oltre al “fastidioso” obbligo di rettifica della detrazione già in precedenza operata in relazione ai beni ammortizzabili che si trovano ancora nel periodo di osservazione.