La pericolosità di un rifiuto può derivare dalla sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo, ognuna delle quali deve essere oggetto di opportuna valutazione ai fini dell’espletamento dell’intera procedura di classificazione”. Riprendendo la decisione 2000/532/CE e la Comunicazione della Commissione europea (2018/C 124/01) relativa agli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”, l’ISPRA ribadisce che la fase di valutazione delle varie caratteristiche di pericolo segue quella di individuazione del codice all’interno dell’elenco europeo dei rifiuti.
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