Come noto, ove la contrattazione collettiva non disponga diversamente, le ore di ferie maturate nel corso di un anno andranno usufruite, dal lavoratore, nei 18 mesi successivi. In mancanza di tale utilizzo, il datore di lavoro è chiamato al versamento della contribuzione dovuta su tale residuo, salvo recupero al momento dell’effettivo utilizzo delle ferie stesse.
L’obbligo contributivo per le ferie non godute
3 Lug 2018 | Relazioni Industriali e Sindacali