Con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni operative circa il funzionamento della disciplina dello split payment.
L’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti della P.A., relative società controllate, nonché nei confronti delle quotate, l’Iva venga in ogni caso versata dai cessionari o committenti.
Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti di tali soggetti, incasseranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva, la quale verrà direttamente versata all’Erario dalla P.A./società stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva.

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