Dal 01.07.2018 è stato disposto, dall’art. 1 c. 917 L.27.12.2017 n. 205, che le cessioni di benzina o gasolio, destinati ad essere usati come carburante per autotrazione, effettuate a clienti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione (non contribuenti in regime di vantaggio o forfettario, i quali risultano esclusi dall’obbligo) devono essere documentate da fattura elettronica. Inoltre il pagamento per tali cessioni deve avvenire con strumenti tracciabili diversi dal denaro contante, di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 04.04.2018.

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