Ai sensi dell’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, verificano che il beneficiario non risulti inadempiente al versamento di importi dovuti a seguito della notifica di cartelle di pagamento.
L’articolo 1, commi 986-987 della Legge di Bilancio 2018 ha disposto dallo scorso 1° marzo 2018 la riduzione della soglia di verifica del debito da 10.000 euro a 5.000 euro al fine di effettuare liberamente il pagamento da parte della P.A.: nel caso in cui il fornitore della P.A. non abbia versato cartelle di pagamento, il credito sarà pignorato dall’agente della riscossione.

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