La disposizione prevede che, ogni dodici mesi,l’utilizzatore sia tenuto a comunicare alle RSU/RSA se esistenti e in caso di assenza agli Organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale quanto di seguito:
i) il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
ii) la durata degli stessi;
iii) il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.