Tra le modifiche introdotte la scorsa primavera dal D.L. 50/2017 è presente un ampliamento della disciplina dello split payment, cui viene data efficacia dal 1° luglio 2017.
L’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della P.A., relative società controllate nonché nei confronti delle quotate, l’Iva venga in ogni caso versata dai cessionari o committenti.
Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti di tali soggetti, incasseranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva, la quale verrà direttamente versata all’Erario dalla P.A. stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva.

Continua