L’articolo 4-bis, D.L. 193/2016 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica in relazione alle cessioni di beni:
• a favore di soggetti extra UE;
• di importo complessivo (cioè Iva compresa) superiore a 154,94;
• destinati all’uso familiare o personale;
• da trasportarsi al seguito nei bagagli personali fuori dal territorio doganale UE.
Tali operazioni possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta, a condizione che i beni siano trasportati fuori della UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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