Le imprese che sostengono costi in paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata direttiva il rimborso dell’Iva sostenuta nella comunità europea è disciplinato da norme del singolo stato (per l’Italia, le regole sono contenute nell’articolo 38-bis1 del DPR 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità).
Tale procedura, per il 2016, è esperibile dallo scorso 1° gennaio 2017, mentre il termine ultimo per la richiesta di rimborso dell’Iva comunitaria è fissato nel prossimo 30 settembre 2017.
Entro tale termine sarà possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro.

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