Con il D.Lgs. 92/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, è stata data attuazione all’articolo 15, comma 2, lettera l), L. 170/2016, la c.d. Legge europea per il 2015, con cui veniva richiesta la regolamentazione di quella particolare attività che prende il nome di “compro oro”.
Secondo le nuove norme (articolo 3, D.Lgs. 92/2017), l’attività di compro oro può essere esercitata esclusivamente dai soggetti che si iscrivono nel c.d. registro degli operatori compro oro, istituito presso l’Oam, l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’articolo 128-undecies, D.Lgs. 385/1993. L’iscrizione al suddetto registro è subordinata al possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’articolo 127, R.D. 773/1931 e relative norme esecutive.
L’obbligo di iscrizione al registro tenuto presso l’Oam è diretto agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l’attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d’Italia, che svolgano o intendano svolgere l’attività di compro oro.

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